Avvocato Domenico Esposito
 


SEPARAZIONE CONIUGI

 

La separazione non pone fine al matrimonio né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma scioglie la comunione legale dei beni facendo altresì cessare gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.

Non fa venir meno gli obblighi di contribuire al mantenimento della famiglia e di mantenere, educare ed istruire la prole.

Motivo di separazione non può essere la solamente la semplice volontà dei coniugi ma deve sussistere motivi costituiti da avvenimenti esterni che si frappongono alla coppia, circostanze non previste né prevedibili al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, secondo l'espressione di legge, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 155 comma 1 codice civile).

A differenza del divorzio dopo la separazione ci si può riconciliare, iniziando nuovamente e a tutti gli effetti a convivere come marito e moglie. Dichiarando questa circostanza in tribunale, il procedimento di separazione si estingue.

E' anche possibile recarsi in comune di appartenenza e rilasciare un'apposita dichiarazione.

La separazione di fatto, invece, non é sufficiente a far decorrere i 3 anni per il divorzio.

In questo caso continuano a sussistere tutti gli obblighi del matrimonio (rispetto, mantenimento, educazione e istruzione della prole ecc.), salvo l'obbligo della convivenza secondo la cassazione - qualora l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale sia decisa di comune accordo (e probabilmente nel caso in cui non sia opposta dall'atro coniuge).

In caso contrario l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.